giovedì 28 luglio 2011

IMMIGRATI TRUFFANO LO STATO: BEFFA COLOSSALE ALL’INPS - ITALIA: IL PAESE DELLA CUCCAGNA -


Grazie al passaparola nel mondo dell’immigrazione il fenomeno cresce vertiginosamente !
Tantissimi immigrati con carta di soggiorno fanno arrivare i loro anziani genitori in Italia e per loro chiedono il vitalizio all’Inps. Si tratta a tutti gli effetti di una "pensione sociale" (fino al 1996 si chiamava così) riconosciuta a chi ha compiuto 65 anni e non ha redditi oppure è sotto la soglia dei 5.000 euro annui. Sono proprio gli extracomunitari a farne incetta: per chi è regolarmente soggiornante sul nostro territorio basta presentare la domanda di ricongiungimento familiare e far arrivare in Italia i genitori o i parenti anziani. Una volta fatto rientrare il familiare si manda l'ultra65enne all'Inps per autocertificare l'assenza di reddito o, al limite, dichiarare la pensione minima nello Stato di provenienza e da quel momento l'Inps un totale di 550,5 euro per 13 mensilità quindi 7156 euro l'anno (tutti esentasse). Tante volte ottenuta la pensione sociale l’anziano extracomunitario può tornarsene a casa ed il figlio rimasto in Italia ritira la pensione del padre con una semplice delega. Alcuni di questi che prendono la pensione sociale in Italia sono a loro volta titolari di pensione nei loro paesi.

giovedì 21 luglio 2011

Carta del lavoro




CARTA DEL LAVORO [21-22 aprile 1927]

approvata dal Gran Consiglio


Documento fondamentale del corporativismo fascista emanato dal Gran consiglio del fascismo.

In trenta dichiarazioni indicava quali fattori d'ispirazione della legislazione sociale del regime, fondata sulla collaborazione di classe:

la preminenza dell'interesse della produzione nazionale,

il sindacato unico come organo dello stato,

la Magistratura del lavoro per la conciliazione delle controversie tra datori e prestatori d'opera.

Stabiliva inoltre le norme fondamentali per la formazione dei contratti di lavoro e assegnava agli organi corporativi la sorveglianza sull'applicazione delle leggi a tutela del lavoro e lo sviluppo delle assicurazioni sociali.


I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per po­tenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E una unità mora­le, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III. L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbli­gatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributo e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavo­ro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V. La magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene a regolare le contro­versie del lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.

VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’uguaglianza giuri­dica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria del­le forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interes­si nazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII. Lo Stato corporativo considera l’iniziativa nel campo della produzione come lo stru­mento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione.

L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il pre­statore d’opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa economica la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII. Le associazioni di datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di co­loro che esercitano una libera professione o un’arte e le associazioni di pubblici dipendenti con­corrono alla tutela degli interessi dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento corporativo.

IX. L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando man­chi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diret­ta.

X. Nelle controversie collettive del lavoro l’azione giudiziaria non può essere intentata se l’organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l’aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

XI. Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell’associazio­ne di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di la­voro, sotto pena di multa, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.

XII. L’azione del sindacato, l’opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all’accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII. Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari devono equa­mente ripartirsi fra tutti i fattori della produzione.

I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del la­voro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d’ope­ra, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie, delle classi fra di loro e di queste coll’interesse superiore della produzione.

XIV. La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoro e del­l’impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a pe­riodi superiori al­la quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una per­centuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che al­l’operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeni­che. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano ri­spettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d’opera.

XVI. Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d’opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII. Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII. Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della MVSN non è causa di licenziamento.

XIX. Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell’a­zienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l’imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

XX. Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI. Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l’i­giene del lavoro a domicilio.

XXII. Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII. Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.

XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV. Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

XXVI. La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Sta­to, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto più è possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

XXVII. Lo Stato fascista si propone:

1. il perfezionamento dell’assicurazione infortuni;

2. il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione maternità;

3. l’assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all’assicurazione generale contro tutte le malattie;

4. il perfezionamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5. l’adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.

XXVIII. È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pra­tiche amministrative e giudiziarie, relative alla assicurazione infortuni e alle assicurazioni socia­li.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la co­stituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corpora­tivi.

XXIX. L’assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti o istituti, se non per obiettivi d’indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

XXX. L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione professionale, dei loro rappresenta­ti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono af­fiancare l’azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazio­ne.

mercoledì 6 luglio 2011

Affitto in nero? Ora si può denunciare il proprietario e pagare di meno


Con la legge della cedolare secca, gli inquilini in nero possono obbligare il proprietario a stipulare contratti d'affitto 4+4 arrivando a pagare il 90% in meno del canone d'affitto. Ecco cosa fare...

Pagare poche decine di euro d'affitto è il sogno di molti. In genere però la quota mensile di un affitto è decisamente più alta. Soprattutto per gli studenti fuorisede, che devono farsi mantenere dai propri genitori oppure devono trovare un lavoro part-time per non gravare troppo sulla famiglia d'origine. Sono molti gli studenti fuorisede che non hanno un regolare contratto d'affitto e che ogni mese si ritrovano a pagare ai proprietari della casa in cui vivono un affitto in nero. Spesso questa situazione è accettata da entrambe le parti: i proprietari evitano di pagare le tasse per la registrazione del contratto e gli inquilini in cambio pagano un canone inferiore a quello che gli verrebbe richiesto in caso di contratto. Ma le cose potrebbero cambiare. Con il decreto legislativo 23/2011, articolo 3, commi 8 e 9, infatti, i proprietari che non hanno regolarizzato la situazione degli inquilini che vivono nella loro casa, trasformando l'affitto in nero in un regolare contratto di locazione, potrebbero essere costretti a stipulare contratti 4+4 ad un canone mensile anche 10 volte più basso di quello attuale. Cosa dice la legge? I proprietari delle case in affitto avevano tempo fino al 6 giugno per usufruire della "cedolare secca" e registrare il contratto d'affitto. Dopo questa data, tutti gli inquilini in nero possono rivolgersi ad un avvocato dell'Unione Inquilini e denunciare il proprietario di casa. 

La legge è dalla parte degli inquilini e stabilisce che il proprietario dovrà registrare un contratto di locazione di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni (il cosiddetto 4 + 4) ad un prezzo inferiore del 90% al prezzo di mercato. Per il canone d'acquisto, infatti, si considererà il valore catastale dell'appartamento, che è nettamente inferiore al valore di mercato. Gli inquilini dovranno però dimostrare di pagare un affitto e di non essere semplici "ospiti". Per dimostrarlo è necessario avere o la ricevuta di un pagamento o una utenza di luce o gas intestata.

Se il proprietario si fa pagare in contanti senza rilasciare una ricevuta o non ha permesso agli inquilini di intestarsi nessuna utenza nell'abitazione, potrebbe quindi essere complicato cercare di sfruttare la legge per farsi ridurre il canone d'affitto. Qualcuno però c'è riuscito. A Roma, nel quartiere di San Lorenzo, un affittuario, con l'aiuto dell'avvocato dell'Unione Inquilini Roma, Guido Lanciano, ha ottenuto il contratto 4+4 e pagherà solo 80 euro al mese invece degli 800 che pagava prima. E sono molti gli inquilini che si stanno rivolgendo agli avvocati per intentare la causa. E' però importante sottolineare cheper registrare i contratti non è indispensabile passare attraverso una causa. Con la registrazione, infatti, parte in automatico un contratto di 4 anni + 4 e un canone pari a tre volte la rendita catastale.
Massimo Pasquini della segreteria nazionale dell'Unione Inquilini ha spiegato a RomaToday cosa dice la legge e cosa devono fare gli inquilini: “La normativa prevede che a questi contratti si applichi da un lato una durata della locazione stabilita in quattro anni (più quattro) che decorrerà dal momento in cui verrà effettuata, ormai in ritardo, la registrazione, volontaria o d'ufficio; dall'altro un canone annuo di locazione fissato in misura pari al triplo della rendita catastale. La procedura che l'inquilino deve seguire non è semplicissima. Innanzitutto va verificata l'effettiva mancata registrazione del contratto di locazione da parte del locatore. In secondo luogo poi si deve procedere con la registrazione del contratto di locazione. In terzo luogo va presentata all'Agenzia delle Entrate una denuncia nella quale dichiara i propri dati personali e quelli del locatore, la data di inizio della locazione e il canone corrisposto, unitamente ai documenti a prova delle dichiarazioni rilasciate. Infine va verificata la rendita catastale dell'immobile occupato per calcolare poi l'affitto. A questo punto parte una raccomandata al proprietario che non può far altro che prenderne atto”.

Guido Lanciano consiglia a chi si trova in questa situazione "di affidarsi alle varie associazioni di inquilini e agli avvocati che loro mettono a disposizione. Questo sia per la difficoltà della procedura, sia per il muro che si incontra all'agenzia delle Entrate, dove le informazioni in merito sono scarse e dove c'è una sorta di ostruzionismo a favore dei proprietari. La legge però è chiara e imponendosi non si può non farla rispettare".

L'Unione Inquilini ha dato il via ad una campagna d'informazione
, soprattutto in vista del fatto che in questo periodo sono molti gli studenti che cercano casa per iniziare l'università a settembre, come dichiara sempre Pasquini: "E' infatti quello il periodo in cui iniziano le locazioni degli studenti. E soprattutto a studenti e immigrati ci rivolgeremo in quanto sono loro le figure che più spesso si vedono imporre locazioni in nero. Approssimativamente, considerando i soli studenti fuorisede a Roma, che sono circa 70.000, possiamo dire che il 90% di loro vive in affitto con contratti a nero".

Ma Roma non è l'unica città dove stanno iniziando ad arrivare le denunce. Anche a Genova, gli inquilini si stanno muovendo, come racconta Stefano Salvetti, presidente del Sicet di Genova (il Sindacato Inquilini Casa e Territorio) al quotidiano Il secolo XIX: "Ho già cinque casi da seguire. Attendo solo che dalla sede nazionale di Roma mi mandino la modulistica appropriata, perché vogliamo fare le cose per bene". Mentre Enrico Viani, segretario provinciale del Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) racconta di aver preso in carico 3 denunce, ma è certo che "molte altre seguiranno perché al momento tanti non conoscono ancora questa legge, quindi non sanno di poter far valere i propri diritti".

IMPORTANTE: per registrare i contratti non si dovranno fare delle cause. Con la registrazione, infatti, parte in automatico un contratto di 4 anni + 4 e un canone pari a tre volte la rendita catastale.